pagoPA

CCNL cooperative sociali: le novità dell’accordo dopo lo scioglimento della riserva

CCNL cooperative sociali: le novità dell’accordo dopo lo scioglimento della riserva

Per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl Uil FPL e Uiltucs ha siglato in data 5 marzo 2024 il verbale di accordo con cui è sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo 26 gennaio 2024 di rinnovo del CCNL. Il contratto diventa pertanto efficace. Inseriti nuovi profili professionali. Con la ratifica le Parti hanno fornito nuove tabelle retributive, aggiornate a seguito di una verifica tecnica congiunta. Riconosciuta la quattordicesima mensilità e incrementato il contributo per l'assistenza sanitaria. Riviste le regole sulla reperibilità con obbligo di residenza e quelle sul calcolo dell'indennità di maternità. Introdotte ulteriori causali di apponibilità del termine al contratto. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Le modifiche introdotte dal rinnovo decorrono dalla data di scioglimento della riserva.
AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl Uil FPL e Uiltucs ha siglato in data  5 marzo 2024 il verbale di accordo con cui è sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo 26 gennaio 2024 di rinnovo del CCNL. Il contratto diventa pertanto efficace.

Campo di applicazione

L'accordo riguarda i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. L’ambito di applicazione viene reso maggiormente aderente alle nuove realtà del settore ed all’attuale contesto normativo.

Classificazione del personale

Vengono inseriti una serie di nuovi profili professionali e descritti i relativi ambiti di attività.

Minimi tabellari

Con la ratifica le Parti hanno fornito nuove tabelle retributive, aggiornate a seguito di una verifica tecnica congiunta. In relazione agli aumenti previsti dal rinnovo, sono ricalcolati i nuovi importi del minimo di retribuzione conglobato, suddiviso per categorie e con diverse decorrenze.

Importi validi da febbraio 2024

LivelloMinimo contrattuale conglobato
F2 Q2.407,26 €
F22.407,26 €
F1 Q2.107,81 €
F12.107,81 €
E2 Q1.908,55 €
E21.908,55 €
E11.768,11 €
D31.768,11 €
D21.660,99 €
D11.574,40 €
C31.574,40 €
C21.529,48 €
C11.485,21 €
B11.380,99 €
A21.319,37 €
A11.307,25 €

Importi relativi al livello D3 modificati sulla base dei documenti diffusi dopo lo scioglimento della riserva 05/03/2024

Importi validi da ottobre 2024

LivelloMinimo contrattuale conglobato
F2 Q2.455,68 €
F22.455,68 €
F1 Q2.150,18 €
F12.150,18 €
E2 Q1.946,97 €
E21.946,97 €
E11.803,64 €
D31.803,64 €
D21.694,41 €
D11.605,98 €
C31.605,98 €
C21.560,27 €
C11.515,21 €
B11.408,88 €
A21.345,95 €
A11.333,57 €

Importi relativi al livello D3 modificati sulla base dei documenti diffusi dopo lo scioglimento della riserva 05/03/2024

Importi validi da ottobre 2025

LivelloMinimo contrattuale conglobato
F2 Q2.504,10 €
F22.504,10 €
F1 Q2.192,54 €
F12.192,54 €
E2 Q1.985,39 €
E21.985,39 €
E11.839,17 €
D31.839,17 €
D21.727,83 €
D11.637,56 €
C31.637,56 €
C21.591,06 €
C11.545,21 €
B11.436,78 €
A21.372,53 €
A11.359,88 €
Importi relativi al livello D3 modificati sulla base dei documenti diffusi dopo lo scioglimento della riserva 05/03/2024

Accordi di gradualità

Gli accordi di gradualità potranno determinare uno slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi, con esclusione della prima tranche da corrispondere a febbraio 2024.

Elemento temporaneo aggiuntivo

A decorrere dal 1° gennaio 2025 agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e agli educatori professionali socio pedagogici inquadrati nella cat. D1 sarà corrisposto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (espresso nel cedolino come “ETDR educatore”), incrementato ulteriormente dal 1° settembre 2025.

Quattordicesima mensilità

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno una quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze del mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una mensilità di retribuzione in vigore nel mese di corresponsione.

Reperibilità con obbligo di residenza

Qualora il servizio preveda la presenza nelle ore notturne, per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, detto servizio si considera orario di lavoro retribuito dalle 22:00 alle 24:00 e dalle 7:00 alle 9:00 al di là della prestazione di servizio effettivo e, oltre all’indennità di reperibilità è riconosciuta un'indennità per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità ricomprese dalle 24:00 alle 07:00. Viene meno l’indennità di reperibilità occasionale.

Orario di lavoro

Dalla data di sottoscrizione del CCNL i tempi di vestizione/svestizione sono riconosciuti come orario di lavoro nella misura di 15 minuti complessivi.

Maternità

Dal 1° gennaio 2024 la cooperativa integrerà il trattamento di maternità a carico degli enti competenti limitatamente al periodo di astensione obbligatoria fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

Assistenza sanitaria

Dal 1° gennaio 2025 è incrementato il contributo a carico della cooperativa.

Lavoro a tempo determinato

Vengono introdotte ulteriori causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto.

Decorrenza

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Le modifiche introdotte dal
rinnovo decorrono dalla data di scioglimento della riserva del 5 marzo 2024.
Da questo link si apre la pagina per scaricare i relativi documenti sul CCNL
Scroll to Top