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NORMATIVA

Legge 381/1991 (Cooperative Sociali)
Nell’ambito delle società cooperative, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, l’articolo 2520 fa espresso riferimento alle “cooperative regolate dalle leggi speciali”.
Tra di esse vi sono le cosiddette cooperative sociali che, pur rientrando nel novero delle società cooperative, sono costituite ai sensi della legislazione speciale introdotta con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Legge 381”).
Le cooperative sociali sono disciplinate dalle disposizioni della legge 381/1991, la quale le riconosce come strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive nelle quali permettere l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.
Vengono suddivise in:
• Cooperative sociali di tipo A: svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
• Cooperative sociali di tipo B: sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi). Il numero di persone svantaggiate non può essere inferiore al 30% del totale del personale impiegato nella cooperativa. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale e l'atto costitutivo e lo statuto devono indicare in quale dei due settori si colloca la cooperativa.
GeNSS è cooperativa sociale di Tipo A Le cooperative sociali devono prevedere, nella denominazione sociale, la dicitura “Cooperativa Sociale”
D. Lgs. 460/97 (ONLUS di diritto) Art.10 Com.8
La disciplina specifica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – “Decreto 460”) ha stabilito, con l’articolo 10, che sono in ogni caso considerate onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, le cooperative sociali di cui alla Legge 381.
Tale disposizione consente alle cooperative sociali che rispettano la propria normativa di riferimento l’equiparazione, di diritto, alle ONLUS, vale a dire che ad esse non si applica l’iter che subordina l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS alla preventiva verifica dei requisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In forza di tale equiparazione le cooperative sociali possono utilizzare l’acronimo “ONLUS” senza iscriversi alla relativa anagrafe, usufruendo di diritto delle agevolazioni previste dal Decreto 460 (in tema di imposta di bollo, concessioni governative e imposta di registro).
DPR 26/10/1972, n. 642 (Disciplina dell'Imposta di Bollo)
GeNSS coop. sociale è assolutamente esente dall'assolvimento o dal pagamento dell'Imposta di Bollo su tutti gli atti, istanze, documenti, contratti, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni, in quanto ONLUS di Diritto, essendo Cooperativa Sociale, a mutualità prevalente di diritto ai sensi degli art. 111−undecies e 223−terdecies, comma 1, disp. att. c.c., come previsto dalla Tabella Art. 27−bis, DPR 26/10/1972, n. 642 (Disciplina dell'Imposta di Bollo).
IVA 5% per le COOP SOCIALI
La Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208 pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 302 del 30/12/2015) ha modificato sostanzialmente il regime fiscale ai fini IVA delle prestazioni svolte dalle cooperative sociali. Tutte le novità sono contenute nei commi 960, 961, 962 e 963 dell’articolo 1 della predetta legge i quali, in sintesi, hanno provveduto a:
• abrogare il numero 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4%; • introdurre una nuova aliquota agevolata, nella misura del 5%, a seguito dell’istituzione di una nuova tabella, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972;
• sopprimere la disposizione interpretativa, contenuta nell’art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge 27/12/2006 n. 296, relativamente alla facoltà di opzione, prevista per le cooperative sociali, quali Onlus di diritto, fra il regime IVA di esenzione e l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%;
• prevedere la decorrenza del nuovo regime IVA in relazione alle prestazioni di cui ai contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016.
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